La responsabilità dell’amministrazione tra art. 2049 ed art. 2043 del c.c. Cassazione – Sezione terza civile – 17 gennaio 2008, n. 864.

L’amministrazione che omette di prevedere, per il dipendente che abbia in dotazione armi, misure volte a prevenire incidenti, ove questi ultimi si verifichino, non risponde ex art. 2049 c.c., nel caso in cui tra funzioni del dipendente danneggiante e incidente non sussista un rapporto di occasionalità necessaria, ma risponde ex art. 2043 c.c. sempre che, tuttavia, sussistano una sua colpa e un nesso di causalità tra l’evento dannoso e la sua condotta omissiva.

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