Sentenza costitutiva dell'obbligo di contrarre ed esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c.. Cassazione Civile, Sezione III, sentenza del 3 settembre 2007 n. 18512.

Le sentenze costitutive sono per loro natura sentenze innovative della realtà giuridica e come tali sono idonee a divenire titolo per l’esecuzione forzata anche prima del loro passaggio in giudicato salvo che la legge disponga diversamente. In particolare nel caso di sentenza costitutiva dell’obbligo di contrarre resa ex art. 2932 del cod. civ. nessuna norma impedisce che essa sia portata ad esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. al fine di ottenere il pagamento e/o l’adempimento di quanto promesso dal promissorio acquirente.

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