Rileva ex art. 388, comma 2 c.p., anche una mera omissione? Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 5 ottobre 2007, n.36692.
Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato. Infatti l'interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione.
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