In tema di ricorso per Cassazione. Cassazione pen. 27 novembre 2012, n. 46219.

In caso di annullamento della sentenza gravata da ricorso per cassazione, il Giudice del rinvio resta libero di valutare autonomamente i dati probatori concernenti i punti oggetto di rinvio, ma è comunque tenuto a giustificare il proprio convincimento con una motivazione congrua e coerente che ponga rimedio ai vizi rilevati dal Giudice di legittimità, ferma restando l’estensione del divieto di reformatio in peius anche alle statuizioni civili della decisione.

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