Responsabilità civile in condominio. Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 15 aprile 2010, n. 9084.

La terrazza a livello, situata in un edificio soggetto al regime condominiale, al pari del lastrico solare assolve ad una funzione di copertura dei locali sottostanti.
Pertanto, all'obbligo di provvedere alla riparazione o alla ricostruzione della suddetta terrazza nonché al risarcimento dei danni dalla medesima cagionati ai locali sottostanti per difetto di conservazione sono tenuti tutti i condomini, compreso il titolare della proprietà o dell'uso esclusivo, secondo le proporzioni stabilite dall’ art. 1126 cc, ovvero i primi nella misura dei due terzi in ragione della funzione di copertura ed il secondo nella misura del terzo residuo in ragione delle altre utilità.

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