Il singolo condomino non può sostituirsi all’amministratore ed agire, nel proprio interesse, nei confronti dell’assicuratore- Cassazione, Sezione III Civile,Sentenza 20 febbraio 2009, n. 4245.
“la circostanza che il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non comporta che, nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore, ciascun condomino possa sostituirsi all'amministratore stesso ed agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell'assicuratore; la rappresentanza spetta, infatti, comunque all'amministratore ed il singolo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l'ente di gestione, contraente della polizza nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio (tra le altre, cfr. Cass. 26 marzo 1996, n. 2678”
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