Al vaglio della Corte di Giustizia la partecipazione agli appalti degli enti pubblici con finalità non lucrative.Tar Sardegna, Sez.I, ordinanza 10 luglio 2009 n. 66
Dica la Corte di Giustizia se:
I) se le disposizioni della Direttiva n. 2004/18/CE (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi), come indicate nel paragrafo 10, debbano essere interpretate nel senso che esse precludano la partecipazione ad un appalto di servizi, come il servizio di documentazione, divulgazione e realizzazione del “Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale Sardegna” oggetto della gara indetta dalla Regione Sardegna, ad un raggruppamento temporaneo di imprese fra i cui componenti figura anche una amministrazione statale, del tipo di quella descritta al punto 12;
2) se le disposizioni dell’ordinamento italiano di cui all’articolo 3, commi 22 e 19, del codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 (secondo i quali, rispettivamente “Il termine “operatore economico” comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi”; e “I termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi”) e dell’art. 34 del medesimo codice dei contratti pubblici (che elenca i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici) si ponga in contrasto con la direttiva n. n. 2004/18/CE, se interpretato nel senso di limitare la partecipazione ai prestatori professionali di tali attività con esclusione di enti pubblici che abbiano preminenti finalità diverse da quelle di lucro, quali la ricerca
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.