L’ammonimento ( per stalking) tra esigenza di celerità e garanzie partecipative. Nota a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 21 ottobre 2011 n. 5676, in questa Rivista

E’ illegittimo il provvedimento con il quale il Questore ha inflitto l’ammonimento orale ai sensi dell’art. 8 legge n. 38/2009 (c.d. legge sullo stalking), a seguito della richiesta avanzata dalla ex moglie nel caso in cui, in violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e dell’art. 8 legge n. 38/2009, sia stato adottato senza che l’interessato, per un ritardo nell’avviso di avvio nel procedimento, abbia potuto partecipare proficuamente al procedimento stesso e, in particolare, senza che egli sia stato prima ascoltato .
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La sentenza in  commento ha rilevato come l’ammonito nella specie non era stato neanche convocato preventivamente per essere sentito quale persona informata dei fatti.  E ciò  in contrasto con la specifica previsione normativa (il questore pronuncia l’ammonimento "sentite le persone informate dei fatti"); inoltre lo stesso "ammonimento" gli era stato inflitto in forma scritta e gli era stato consegnato successivamente presso la divisione anticrimine della Questura. Tale comportamento ha comportato altresì un difetto di istruttoria, poiché l’interessato, nel controdedurre in giudizio su molte circostanze a lui addebitate, ha di fatto comprovato che, ai fini di una corretta formazione del proprio convincimento, il Questore avrebbe dovuto necessariamente acquisire una serie di ulteriori valutazioni, che, invece, erano mancate.
Infine,   è stata censurato il difetto di motivazione quanto meno in ordine alla mancanza di qualsiasi valutazione circa la non attendibilità delle controdeduzioni presentate dall’ammonito, di cui viene soltanto indicata la data di acquisizione.

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