Inammissibilità del ricorso in cassazione ed effetto preclusivo della prescrizione. Cassazione penale, sezione VI, sentenza 11 ottobre 2007, n. 37732.

Preclude l'effetto della prescrizione del reato l’inammissibilità del ricorso perché rende quest’ultimo inidoneo a introdurre il giudizio di cassazione e, quindi, a instaurare la fase procedurale nell'ambito della quale può essere emessa la relativa sentenza. Non v'è luogo, pertanto, a una pronunzia diversa dalla dichiarazione stessa d'inammissibilità.
In ipotesi siffatte l'inidoneità funzionale del ricorso determina l'insorgenza di una causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione, che preclude alla Corte di cassazione anche la decisione delle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, indicate dall'art. 609 e 129 c.p.p., comprese le cause estintive e, perciò, la prescrizione del reato. La natura dichiarativa del provvedimento giurisdizionale che rileva l'inammissibilità implica che l'effetto di essa retroagisca alla data della verificazione della causa che l'ha determinata, in quanto questa impedisce l'ingresso alla fase di impugnazione e, per conseguenza, determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata dalla data di scadenza del termine per impugnare.

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