Non c’è concorso tra frode fiscale e truffa. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 3 dicembre 2009, n.46621.

Il delitto di omissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti a fini di evasione propria (D.Lgs. 10 marzo 200, n. 74, art. 2), o altrui (art. 8, D.Lgs. Cit.), è in fatti in rapporto di specialità con quello di truffa aggravata ai danni dello Stato, perchè si connota per uno specifico artificio e per una condotta a forma vincolata, senza che assuma rilievo, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la verificazione dell'evento di danno (Cass. Sez. 2, 05/06/2008 Puzella e altro; sulla base del principio suddetto)

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